MODALITA' DI RICORSO A SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE ALLE NORME DEL C.D.S.

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Il c.d. “foglietto” che viene lasciato dalla Polizia Municipale sul parabrezza del veicolo (preavviso di accertamento di infrazione al C.d.S.) non è il verbale vero e proprio ma, appunto, un preavviso di accertata violazione, che è possibile pagare con lo sconto del 30% direttamente entro 5 giorni dalla data riportata sullo stesso. Qualora il preavviso non venga pagato nei termini, il Comando di Polizia Municipale spedisce a mezzo servizio postale alla residenza dell'intestatario del veicolo il vero e proprio verbale. In questo caso la cifra che originariamente era indicata nel preavviso viene maggiorata delle spese di procedura e di notifica.

ATTENZIONE! Contro il preavviso di accertamento di infrazione al C.d.S. non è possibile presentare ricorso.

 

Come si propone il ricorso ai verbali d’accertamento di violazione al Codice della Strada:

Il ricorso contro il verbale di violazione al Codice della Strada, può essere presentato al:

  1. Prefetto, (tramite il comando che ha effettuato l’accertamento o direttamente al Prefetto) entro 60 giorni dalla data in cui si è ricevuto il verbale (dal giorno in cui il verbale è stato consegnato direttamente nelle mani del trasgressore oppure, se viene notificato a mezzo posta, dal giorno in cui lo si è ricevuto dal portalettere o lo si è ritirato dall'ufficio postale). Il ricorso può essere trasmesso anche tramite raccomandata postale. Allo scritto si può allegare tutta la documentazione che il ricorrente ritenga utile per supportare le sue motivazioni (per es. copie permessi, copie certificati medici, dichiarazioni datore lavoro, copie documenti veicolo, ecc.). Se si ritiene necessario si può richiedere audizione personale al Prefetto. Qualora il Prefetto decida di non accogliere il ricorso ingiungeà mediante propria Ordinanza il pagamento della sanzione in misura doppia rispetto a quella indicata a verbale. Se invece accoglie il ricorso il trasgressore non dovrà pagare nulla;

  2. Giudice di Pace, presso la cancelleria dello stesso, entro 30 giorni dalla data in cui si è ricevuto il verbale, oppure può essere anche spedito tramite raccomandata. La cancelleria del G.d.P. provvede a notificare all'interessato la convocazione delle parti all'udienza civile in cui verrà esaminato il ricorso. Qualora il Giudice di Pace decida, in udienza, di confermare il verbale, ingiunge con propria sentenza al trasgressore di pagare una somma il cui ammontare può essere deciso dal medesimo Giudice in autonomia. Se accoglie il ricorso il trasgressore non deve pagare nulla. E' importante allegare al ricorso l'atto impugnato, cioè il verbale, in originale, e tutti i documenti, anche in copia, utili per sostenere le proprie ragioni.

 

 

N.B. Il ricorso può essere proposto solo quando il verbale non sia stato pagato.